IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di ingegneria in data 14 dicembre 1995, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 29, concernente la facolta' di ingegneria, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 29 (Facolta' di ingegneria). - 1. La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi: Lauree: 1) ingegneria aerospaziale; 2) ingegneria biomedica; 3) ingegneria chimica; 4) ingegneria civile; 5) ingegneria dei materiali; 6) ingegneria delle telecomunicazioni; 7) ingegneria edile; 8) ingegneria elettrica; 9) ingegneria elettronica; 10) ingegneria gestionale (sede decentrata di Vicenza); 11) ingegneria informatica; 12) ingegneria meccanica; 13) ingegneria per l'ambiente e il territorio. Diplomi: 1) ingegneria biomedica, 2) ingegneria chimica, 3) ingegneria dell'ambiente e delle risorse, 4) ingegneria dell'automazione, 5) ingegneria delle infrastrutture, 6) ingegneria delle telecomunicazioni, 7) ingegneria elettrica, 8) ingegneria elettronica, 9) ingegneria energetica, 10) ingegneria informatica, 11) ingegneria logistica e della produzione, 12) ingegneria meccanica, 13) edilizia.