IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica del 22 maggio  1995 con il quale sono stati
riordinati i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di  ingegneria in  data 14 dicembre  1995, dal  consiglio di
amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data
24 marzo 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 29,  concernente la facolta'  di ingegneria, e'  soppresso e
sostituito dal seguente:
  Art. 29  (Facolta' di ingegneria).  - 1. La facolta'  di ingegneria
conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi:
  Lauree:
   1) ingegneria aerospaziale;
   2) ingegneria biomedica;
   3) ingegneria chimica;
   4) ingegneria civile;
   5) ingegneria dei materiali;
   6) ingegneria delle telecomunicazioni;
   7) ingegneria edile;
   8) ingegneria elettrica;
   9) ingegneria elettronica;
   10) ingegneria gestionale (sede decentrata di Vicenza);
   11) ingegneria informatica;
   12) ingegneria meccanica;
   13) ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Diplomi:
   1) ingegneria biomedica,
   2) ingegneria chimica,
   3) ingegneria dell'ambiente e delle risorse,
   4) ingegneria dell'automazione,
   5) ingegneria delle infrastrutture,
   6) ingegneria delle telecomunicazioni,
   7) ingegneria elettrica,
   8) ingegneria elettronica,
   9) ingegneria energetica,
   10) ingegneria informatica,
   11) ingegneria logistica e della produzione,
   12) ingegneria meccanica,
   13) edilizia.